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Posta video online senza il consenso: multa da 10mila euro

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Giro di vite contro i video online sui social senza il consenso delle persone riprese. Per 95 secondi di immagini, carpite contro la volontà del soggetto alla mercè dei social, l’autore della pubblicazione ha dovuto pagare 10 mila euro di sanzione. È successo in Spagna, il cui Garante della privacy (Aepd), con la decisione del 28/8/2023 relativa al fascicolo 202204530, procedura PS/00558/2022, ha riscontrato una violazione dell’articolo 6, n. 1, del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2026/679).

Nel gennaio 2022, una persona, visibilmente in non buone condizioni, probabilmente per avere bevuto un po’ troppo, si trovava per strada con il suo cane. Un’automobilista si è avvicinato e, dall’auto, con il suo telefono cellulare ha ripreso il passante aggrappato a un cestino. Il video di 1 minuto e 35 secondi, in cui è riconoscibile il volto dell’interessato, è stato pubblicato e diffuso dall’autore e da altre persone, dapprima tramite Whatsapp e, in seguito da altri social network (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube). Nel settembre 2022, Facebook ha rimosso il video.

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L’accaduto è arrivato sul tavolo del Garante spagnolo, che ha inflitto una sanzione di 10 mila euro al responsabile della diffusione del video senza consenso.

Infatti ha ritenuto violato l’articolo 6, n. 1, del G.d.p.r., per la diffusione di dati personali (immagini) senza l’autorizzazione dell’interessato, che, tra l’altro, si trovava al momento del fatto in una situazione vulnerabile.

La pronuncia del Garante spagnolo della privacy ha una serie di presupposti giuridici.

Il primo è che postare contenuti su un social, in alcuni casi, è soggetto al Gdpr. In particolare, il regolamento non si applica quando il post è caricato per scopi esclusivamente personali o domestici (articolo 2, lettera c). In tutti gli altri casi, quindi, il regolamento si applica. Il problema interpretativo è il significato da dare all’avverbio “esclusivamente”.

Nella vicenda spagnola, il Garante non ha riconosciuto l’esclusività della finalità, presumibilmente considerata la sistematica diffusione del video. Un trattamento, in effetti, può dirsi effettuato per scopi esclusivi di una persona, se questa persona conserva il controllo dei dati. Non c’è esclusività se il video fa il giro del web.

Il secondo presupposto è che chi, per scopi non esclusivamente personali, posta contenuti on line va considerato un titolare del trattamento. Al di là degli adempimenti previsti dal regolamento, questo significa che l’autore del post risponde dei danni ai sensi dell’articolo 82 del Gdpr.

La decisione in esame ha un suo precedente, seppur non identico. Sempre in Spagna un sedicenne è stato sanzionato per avere usato video e foto sessuali per ricattare una tredicenne, che li aveva inviati a mezzo di piattaforme social e di messaggeria istantanea. In quel caso (procedura n.ps-00107-2022), il garante della privacy iberico ha irrogato al sedicenne una sanzione pecuniaria di 5 mila euro.

Fonte: Italia Oggi