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Coronavirus: proroga delle scadenze, cosa c’è da sapere

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Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.

In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni, abbiamo sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.

Patente e revisione veicolo

1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?

Sì. Coordinando la normativa nazionale, di recente modificata dalla L. n. 120/2020, con quella prevista dal recente Regolamento (UE) 2020/698, per i veicoli immatricolati in Italia, il quadro è il seguente.

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 dicembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020, posso circolare sul territorio nazionale sino al 28 febbraio 2021;
  • i veicoli appartenenti alle categorie L, 01 e 02, immatricolati in Italia, la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.

Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.

2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?

Si. Per effetto del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, cosi come modificato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in data 3 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale:

  • sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
  • le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera’ a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20t, in scadenza tra il 31 gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 3 maggio 2021.

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 1 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria Dl, D1E, D o DE, che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale, (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni).

4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?

No. Per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere:

  •  le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3l gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021 secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103c, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 mentre, sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  •  per le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 a1 31 dicembre 2020 il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione C (2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
  •  le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 a1 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’articolo l03, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Carta d’identità – Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?

Si. Con la legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato previsto che tutti i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Permesso di soggiorno – È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?

Si. Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 è stato previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020,
conservano la loro validità sino al 31 agosto 2020.

Autorizzazioni di polizia

E’ stata prorogata la validità delle autorizzazioni di polizia come ad esempio la licenza per il porto d’armi?

Si. L’intervenuta proroga dello stato d’emergenza fino al 15 ottobre p.v. comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio scorso, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a scadenza il prossimo 13 gennaìo 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.

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