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Minimum tax, la Commissione Europea propone Direttiva al 15%

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Lo scorso 22 dicembre, la Commissione Europea ha proposto una Direttiva che garantisce un’aliquota fiscale minima effettiva (cosiddetta minimum tax) per le attività globali dei grandi gruppi multinazionali. La proposta mantiene l’impegno dell’UE di agire con estrema rapidità e di essere tra i primi ad attuare il recente storico accordo di riforma fiscale globale (Ocse/G20), che mira a conferire equità, trasparenza e stabilità al quadro internazionale dell’imposta sulle società.

La proposta segue da vicino l’accordo internazionale e stabilisce come i principi dell’aliquota fiscale effettiva del 15% – concordata da 137 paesi – saranno applicati nella pratica all’interno dell’UE. Comprende una serie di regole comuni su come calcolare questa aliquota fiscale effettiva, in modo che sia applicata in modo corretto e coerente in tutta l’UE.

La dichiarazione di Gentiloni

Secondo il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, “Nell’ottobre di quest’anno, 137 paesi hanno sostenuto uno storico accordo multilaterale per trasformare la tassazione globale delle società, affrontando ingiustizie di lunga data e preservando la competitività. Solo due mesi dopo, stiamo facendo il primo passo per porre fine alla corsa al ribasso fiscale che danneggia l’Unione europea e le sue economie. La direttiva che stiamo proponendo garantirà che la nuova aliquota fiscale minima effettiva del 15% per le grandi imprese sia applicata in modo pienamente compatibile con il diritto dell’UE. Daremo seguito a una seconda direttiva la prossima estate per dare attuazione all’altro pilastro dell’accordo, sulla riallocazione dei diritti di imposizione, una volta firmata la relativa convenzione multilaterale. La Commissione europea ha lavorato duramente per facilitare questo accordo e sono orgoglioso che oggi siamo all’avanguardia del suo lancio globale.

Applicazione ed eccezioni

Le norme proposte si applicheranno a qualsiasi grande gruppo, sia nazionale che internazionale, con una società madre o una controllata situata in uno Stato membro dell’UE.

Se l’aliquota minima effettiva non è imposta dal paese in cui ha sede una società a bassa tassazione, è previsto che lo Stato membro della società madre applichi un’imposta “integrativa”. La proposta garantisce inoltre un’imposizione effettiva nelle situazioni in cui la società madre è situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa tassazione che non applica norme equivalenti.

In linea con l’accordo globale, la proposta prevede anche alcune eccezioni. Per ridurre l’impatto sui gruppi che svolgono attività economiche reali, le aziende potranno escludere un importo di reddito pari al 5% del valore delle immobilizzazioni materiali e al 5% della busta paga. Le regole prevedono anche l’esclusione di importi minimi di profitto, per ridurre l’onere di conformità in situazioni a basso rischio. Ciò significa che quando l’utile e i ricavi medi di un gruppo multinazionale in una giurisdizione sono inferiori a determinate soglie minime, tale reddito non viene preso in considerazione nel calcolo del tasso.

Fonte: Commissione Europea

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