Diritto d’autore e fotografie online: nuove implicazioni dalla sentenza di Milano
Diritto d’autore e fotografie online. Con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha affrontato un tema cruciale nell’era digitale: la riproduzione non autorizzata di fotografie prelevate da Internet, in particolare quando prive delle indicazioni previste dall’articolo 90 della Legge sul Diritto d’Autore (LDA). La decisione apre un’importante riflessione sulle differenze di tutela tra fotografie creative e fotografie semplici, oltre a sottolineare le condizioni necessarie per proteggere efficacemente i diritti connessi alle immagini.
Fotografie creative e semplici: una distinzione chiave
La normativa italiana distingue nettamente tra due categorie di fotografie:
- Opere fotografiche creative, tutelate dall’articolo 2, n. 7, della LDA come espressioni artistiche dotate di creatività.
- Fotografie semplici, regolate dagli articoli 87 e seguenti della LDA, che ricevono una tutela più limitata, subordinata al rispetto di requisiti formali.
Fotografie creative: la protezione dei diritti d’autore
Le opere fotografiche creative beneficiano di una tutela ampia, che comprende sia i diritti morali (come il riconoscimento della paternità dell’opera) sia i diritti patrimoniali, garantendo all’autore un controllo sull’utilizzo e sulla distribuzione della sua creazione. La creatività, in questo caso, si manifesta attraverso una visione artistica unica che distingue l’immagine dalle semplici rappresentazioni della realtà.
Fotografie semplici: i requisiti formali per la protezione
Diverso è il trattamento riservato alle fotografie semplici, che ricevono una protezione più limitata, subordinata al rispetto delle prescrizioni formali dell’articolo 90 della LDA. Tali fotografie devono riportare:
- Il nome dell’autore o del committente.
- La data dello scatto.
- (Se pertinente) Il nome dell’autore dell’opera riprodotta.
In assenza di queste indicazioni, i diritti esclusivi non possono essere fatti valere, salvo prova della mala fede dell’utilizzatore, cioè se quest’ultimo era consapevole della titolarità dei diritti ma ha scelto di ignorarla.
La creatività: un confine sottile ma decisivo
La giurisprudenza italiana sottolinea che la creatività rappresenta il criterio essenziale per differenziare un’opera fotografica creativa da una fotografia semplice. Questo elemento emerge da un’intuizione artistica che conferisce unicità all’immagine. Al contrario, aspetti tecnici come l’abilità nel controllo dell’inquadratura, l’illuminazione o la scelta del soggetto non bastano a garantire tale qualificazione.
Il caso analizzato dal Tribunale di Milano
La controversia esaminata dal Tribunale di Milano riguardava una fotografia che ritraeva un gruppo di amministratori delegati e manager di importanti aziende. L’autore contestava l’utilizzo non autorizzato della foto da parte di diverse testate giornalistiche, ma il giudice ha respinto le richieste dell’attore per due motivi principali:
- Assenza di creatività: La fotografia non presentava elementi sufficienti per essere considerata un’opera creativa ai sensi dell’articolo 2, n. 7, della LDA.
- Mancanza dei requisiti formali: Non risultava che l’immagine fosse corredata dalle informazioni richieste dall’articolo 90 della LDA, come il nome dell’autore o la data di scatto.
Inoltre, l’attore non è riuscito a dimostrare che l’utilizzatore fosse a conoscenza dei diritti esclusivi sulla fotografia, elemento indispensabile per richiedere un equo compenso. Di conseguenza, le richieste di risarcimento sono state respinte.
Fotografie online - Le implicazioni della sentenza
La decisione del Tribunale di Milano evidenzia l’importanza cruciale dei requisiti formali per garantire una protezione legale efficace alle fotografie, soprattutto nel contesto digitale, dove la diffusione e la condivisione di immagini avvengono in modo rapido e spesso incontrollato.
Perché rispettare l’articolo 90 della LDA?
L’indicazione del nome dell’autore, della data di scatto e di altri dettagli rilevanti non è un semplice formalismo, ma un elemento essenziale per:
- Identificare chiaramente la titolarità dei diritti sull’opera.
- Permettere all’autore di rivendicare i propri diritti in caso di utilizzi non autorizzati.
- Prevenire eventuali controversie legali.
Una sfida crescente nel contesto digitale
Nell’era di Internet e dei social media, le fotografie sono spesso considerate un contenuto “di pubblico dominio”, una percezione errata che incoraggia pratiche scorrette, come il prelievo di immagini senza autorizzazione. La sentenza di Milano ribadisce che la consapevolezza dei diritti d’autore è fondamentale, non solo per i fotografi, ma anche per gli utilizzatori, inclusi giornalisti e redazioni.
Prospettive future: educazione e tecnologia per tutelare i diritti
Per migliorare la tutela delle fotografie, è necessario combinare azioni normative, educative e tecnologiche:
- Normative: Rafforzare le disposizioni di legge per adeguarle alle sfide digitali, come l’introduzione di strumenti più efficaci per il riconoscimento delle opere e dei loro autori.
- Educazione: Sensibilizzare i professionisti e il pubblico sull’importanza del rispetto dei diritti d’autore, chiarendo le differenze tra fotografie creative e semplici.
- Tecnologia: Promuovere l’uso di strumenti come il digital watermark, un segno digitale che identifica l’autore e può essere integrato facilmente nelle immagini per garantirne la tracciabilità.
Una questione di diritti e responsabilità
La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un campanello d’allarme per fotografi, editori e professionisti dell’informazione. La protezione dei diritti d’autore non è solo una questione giuridica, ma un elemento centrale per preservare la creatività e il valore del lavoro artistico nell’era digitale.
- Fotografie creative e semplici: una distinzione chiave
- La creatività: un confine sottile ma decisivo
- Il caso analizzato dal Tribunale di Milano
- Fotografie online - Le implicazioni della sentenza
- Prospettive future: educazione e tecnologia per tutelare i diritti
- Una questione di diritti e responsabilità
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