Tutela dell’ambiente in Costituzione: modifica agli articoli 9 e 41 della Carta
Lo scorso 12 ottobre, è arrivato il sì quasi unanime della Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento in Costituzione del
principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già prevista tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione.
Il testo era stato già approvato in Senato. I sì sono stati 412, 1 contrario, 16 gli astenuti. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve una nuova deliberazione conforme sullo stesso testo da parte di entrambe le Assemblee legislative.
Il disegno di legge costituzionale modifica l’articolo 9 e l’articolo 41 della Costituzione, per introdurre la tutela dell’ambiente nel loro dettato.
Le modifiche incidono aggiungendo le espressioni evidenziate di seguito:
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Nella Costituzione verrà anche introdotta la dicitura “interesse delle future generazioni” – inedita nel dettato costituzionale (nel quale quel profilo è ravvisabile nel concetto di Nazione).
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.
In Europa molte nazioni hanno inserito in Costituzione la tutela dell’ambiente
In generale le Costituzioni degli Stati europei scritte e elaborate nell’immediato secondo dopoguerra non evidenziano una particolare attenzione verso la tutela dell’ambiente.
Le Costituzioni più recenti invece (come la spagnola del 1978), sono dotate di specifiche disposizioni.
È però accaduto che in sede di revisione costituzionale disposizioni sull’ambiente siano state inserite in corso di tempo entro una Carta costituzionale o legge fondamentale più risalente (come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005).
La sua formulazione testuale si presenta secondo modalità diverse: come principio programmatico, un obiettivo posto all’azione dello Stato, come un diritto all’ambiente salubre, rimanendo impregiudicato di questo la ‘densità’ giuridica, se assurgente o meno a individuale diritto soggettivo, direttamente azionabile e oggetto di tutela giurisdizionale.
Esiste anche un diritto fondamentale all’ambiente, a sé considerato (come nella Carta estone) ovvero componente di un più comprensivo diritto (alla dignità umana, in Belgio o alla salute);
In Francia si delinea maggiormente come un diritto-dovere secondo il principio che “chi inquina paga” con richiamo alla responsabilità verso le generazioni future.
In Lussemburgo dopo revisione del 1999 e in Germania dopo revisione del 2002 o in Slovenia esiste anche una specifica menzione della tutela degli animali.
Fonte: Icona Clima
Articoli Correlati