Tutela dell’ambiente in Costituzione: modifica agli articoli 9 e 41 della Carta

Ambiente in Costituzione
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Lo scorso 12 ottobre, è arrivato il sì quasi unanime della Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento in Costituzione del

principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già prevista tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione.

Il testo era stato già approvato in Senato. I sì sono stati 412, 1 contrario, 16 gli astenuti. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve una nuova deliberazione conforme sullo stesso testo da parte di entrambe le Assemblee legislative.

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Il disegno di legge costituzionale modifica l’articolo 9 e l’articolo 41 della Costituzione, per introdurre la tutela dell’ambiente nel loro dettato.

Le modifiche incidono aggiungendo le espressioni evidenziate di seguito:

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Articolo 9

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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41

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L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

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Nella Costituzione verrà anche introdotta la dicitura “interesse delle future generazioni” – inedita nel dettato costituzionale (nel quale quel profilo è ravvisabile nel concetto di Nazione).
L’ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

In Europa molte nazioni hanno inserito in Costituzione la tutela dell’ambiente

In generale le Costituzioni degli Stati europei scritte e elaborate nell’immediato secondo dopoguerra non evidenziano una particolare attenzione verso la tutela dell’ambiente.
Le Costituzioni più recenti invece (come la spagnola del 1978), sono dotate di specifiche disposizioni.
È però accaduto che in sede di revisione costituzionale disposizioni sull’ambiente siano state inserite in corso di tempo entro una Carta costituzionale o legge fondamentale più risalente (come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005).

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La sua formulazione testuale si presenta secondo modalità diverse: come principio programmatico, un obiettivo posto all’azione dello Stato, come un diritto all’ambiente salubre, rimanendo impregiudicato di questo la ‘densità’ giuridica, se assurgente o meno a individuale diritto soggettivo, direttamente azionabile e oggetto di tutela giurisdizionale.

Esiste anche un diritto fondamentale all’ambiente, a sé considerato (come nella Carta estone) ovvero componente di un più comprensivo diritto (alla dignità umana, in Belgio o alla salute);
In Francia si delinea maggiormente come un diritto-dovere secondo il principio che “chi inquina paga” con richiamo alla responsabilità verso le generazioni future.
In Lussemburgo dopo revisione del 1999 e in Germania dopo revisione del 2002 o in Slovenia esiste anche  una specifica menzione della tutela degli animali.

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Fonte: Icona Clima

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